(si omettono tutti i
riferimenti alle disposizioni in materia legislativa; se l'utente é interessato
in merito, può scaricare e decompilare i seguenti files):
Legge
22/04/1941 n.633
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Legge
05/02/1992 n.93
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Decr. Legislativo
29/12/1992 n.518
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DPCM
03/01/1994 n.244
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Legge
18/08/2000 n.248
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DPCM
11/07/2001 n.338
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DPCM
21/12/2001
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Il contrassegno
La Legge n. 248/2000, "Nuove norme di tutela del diritto dautore",
che integra le norme preesistenti (Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941)
stabilisce che il contrassegno venga applicato su ogni supporto contenente
programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette
audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento
che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla
legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al
commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro (art.
181 bis, legge n. 633/1941).
Il compito di applicare un contrassegno, cioè di "vidimare" ognuno di
questi supporti è affidato dalla stessa legge alla SIAE.
Che cosè il contrassegno e qual è la sua funzione
Il contrassegno SIAE è uno strumento
di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dellordine che del
consumatore, che può così distinguere, a parte le eccezioni più avanti
descritte, il prodotto legittimo da quello
pirata,
permettendo di individuare chi produce, importa o commercializza un certo prodotto.
Comè fatto e dove si può ottenere
Nel corso degli anni la SIAE ha
studiato sempre nuove tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del
contrassegno, indicato più comunemente come "bollino SIAE". Il
bollino, che viene attualmente rilasciato da tutte le Sedi
regionali SIAE (esclusa Venezia) e dalle Filiali
di Venezia-Mestre, Catania e Bolzano, ha queste caratteristiche:
-
è irriproducibile e, una volta attaccato, non può essere rimosso,
pena la distruzione;
-
è metallizzato e perciò non fotocopiabile né scannerizzabile;
-
il logo SIAE è stampato con inchiostro fotocromatico, che,
in presenza di una fonte di calore (circa 37-38 gradi), scompare
per riapparire dopo pochi istanti;
-
le informazioni in esso contenute sono molteplici e consentono
di conoscere: a) il titolo dellopera; b) il nome del produttore;
c) il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o video, ecc.);
d) il tipo di commercio consentito (noleggio o vendita); e)
la numerazione generale progressiva; f) la numerazione progressiva
relativa a quellopera.
Il contrassegno della SIAE
viene applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e non
poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.
Sanzioni
Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento od altro supporto per cui la legge n. 633/1941 prescrive,
l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di
contrassegno contraffatto o alterato oppure produce, utilizza, importa,
detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi
titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di
protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi, è punito, se il fatto
è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da cinque a trenta milioni di lire (art.171 ter, lettera d) della legge
n.633/1941).
Chiunque duplica abusivamente,
per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi
fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La
stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o lelusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non
è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione se il fatto è di rilevante
gravità (art.171 bis, legge n.633/1941).
Chiunque, al fine di trarne
profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto
di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
64-quinquies e 64 sexies della legge n. 633/1941, ovvero esegue lestrazione o
il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della stessa legge, oppure
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta
milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione
e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità (art.171
bis, legge n.633/1941).
Eccezioni
In alcuni casi é possibile
(art. 181 bis .3, legge 633), fermo restando lassolvimento degli obblighi
relativi ai diritti dautore, che la vidimazione sia sostituita da apposita
dichiarazione sostitutiva.
Ciò avviene quando si tratti
di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati
dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente
mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano
suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere
fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate
espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o
parti eccedenti il cinquanta per cento dellopera intera da cui
sono tratti, che diano luogo a concorrenza allutilizzazione economica
delle opere medesime.
In seguito allemanazione del
DPCM 11 luglio 2001, n. 338, sono state individuate alcune categorie di supporti
che, per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, non sono
assoggettati allobbligo di vidimazione. In tale caso, quindi, non è
necessaria né lapposizione del bollino né la presentazione della
dichiarazione sostitutiva.
Questi supporti, tassativamente
elencati dallart. 5.3 del suddetto decreto, sono quelli:
-
accessoriamente
distribuiti nellambito della vendita di contratti di licenza duso
multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
-
distribuiti
gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in versione
parziale ed a carattere dimostrativo;
-
distribuiti mediante
scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal
computer dellutente attraverso server o siti internet se detti
programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi
dallelaboratore personale dellutente, salva la copia privata;
-
distribuiti
esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per gestire
specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate
allaggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software
ed hardware se derivanti da software già installato;
-
destinati
esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di
telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general pocket
radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al
funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari,
se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
-
inclusi in apparati di
produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità,
di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati
al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di
elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto
destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
-
inclusi in apparati di
analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo
medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi
prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al
funzionamento degli stessi;
-
destinati
esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone
disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Non sono, infine, soggetti a
vidimazione né a dichiarazione sostitutiva "i supporti che le emittenti
radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti dautore e dei diritti
connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o
comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo
che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque
titolo a terzi a fine di lucro" (art. 7 dello stesso decreto).
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