Il nuovo Decreto Ristori Bis

Il nuovo Decreto Ristori Bis (D.L n. 149/2020) ha rideterminato ed esteso la platea di imprese e fondi a disposizione come contributo a fondo perduto istituite dal Decreto Ristori precedentemente pubblicato.

Il nuovo decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 09/11/2020 ed entra in vigore a pochi giorni di distanza dal precedente (D.L n. 137/2020). Esso introduce delle nuove norme a sostegno delle imprese colpite dalle nuove restrizioni attuate nel DPCM del 24/10/2020 e del 03/11/2020 dovute all’espandersi dell’epidemia da Covid -19.

AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il precedente decreto, all’articolo 1, esplicava la gestione del contributo a fondo perduto. A tal proposito è stata ampliata la platea di categorie di attività che possono beneficiare dell’incentivo come da Allegato 1 del Decreto Legge n. 137/2020.

Alle precedenti categorie destinatarie sono state aggiunte:

  • imprese che esercitino un’attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
  • attività di lavanderia industriale, traduzione, interpretazione, musei, bus turistici;
  • attività di gestione di slot machine o che consentano vincite in denaro.

Il comma 4 del D.L. introduce nei beneficiari, a partire dal 2021, gli operatori che abbiano sede operativa delle loro attività nei centri commerciali, introduce anche le produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Per il corrente anno è inoltre aumentato nella misura del 50% il contributo previsto dal precedente decreto  a favore di alberghi, bar, gelaterie e pasticcerie, ambulanti e altri esercizi simili senza cucina che abbiano domicilio fiscale sul suolo italiano ed i loro territori siano rientranti in una zona di forte o elevata gravità.

Per poter abbracciare un numero maggiore di attività il fondo istituito è di Euro 280 milioni e sarà così ripartito:

  • 30% del contributo è a sostegno delle attività il cui codice ATECO risulti nella lista presente nella Allegato 1 del DL n. 137/2020;
  • 30% del contributo è riconosciuto alle attività il cui codice ATECO non sia rappresentato nell’Allegato 1 secondo le condizioni stabilite dal comma 3 e 4 dell’art. 1 del DL n. 137/2020 sulla base dei dati trasmessi nell’istanza stabilita dal comma 4-5 e 6 dell’art. 25 del DL n. 34/2020.

Il contributo è erogato, previa istanza da parte dall’Agenzia delle Entrate, con modalità disciplinate dal comma 11 dell’art. 1 del DL 137/2020.

CREDITO D’IMPOSTA SULL’AFFITTO

L’articolo 4 del nuovo Decreto Ristoro Bis estende per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta sui canoni di locazione relativi agli immobili dove di eserciti l’attività, come riportato all’art. 28 del Decreto Rilancio. Le attività beneficiarie di tale credito devono operare in uno dei settori riportati all’Allegato 2, l’attività svolta deve appartenere al codice ATECO 79.1 -79.11 – 79.12, la loro sede operativa deve risiedere nel territorio nazionale e deve essere oggetto delle forti restrizioni attivate dal DPCM del 03/11/2020 (zona rossa).

SOSPENSIONE II RATA IMU

È prevista la cancellazione della II rata IMU 2020 per gli immobili dove viene esercitata l’attività, come riportato all’art. 5. Per accedere al beneficio della sospensione, un criterio essenziale è che l’intestatario dell’immobile oggetto sia il medesimo dell’attività. Rimangono invariate le disposizioni emanate con il Decreto Agosto (art 78 DL 104/2020) per l’esenzione della rata IMU in relazione alle attività del settore turistico e dello spettacolo dove non è fatto obbligo di corrispondenza tra proprietario dell’immobile ed intestatario dell’attività.

PROROGA DEI VERSAMENTI

Sono stati prorogati al 30/04/2021 i versamenti riguardanti la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e IRAP per il periodo successivo a quello del 31/12/2019. La proroga è applicata indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi registrati dall’impresa.

Possono godere del beneficio le imprese che esercitino attività economiche per le quali sono stati approvati degli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti in uno dei settori economici riportati nell’Allegato 1 e 2. Esse devono avere domicilio fiscale all’interno del territorio nazionale e che le loro sedi operative devono essere situate all’interno di una delle zone caratterizzate da moderate o forti restrizioni (zone arancioni e rosse).

Per i versamenti già effettuati non sono previsti rimborsi.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

A favore dei datori di lavoro l’articolo 11 dell’Allegato 1 del nuovo Decreto Ristori Bis, attua la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il mese di novembre 2020. Tale provvedimento non si attua per i premi INAIL.

La sospensione è attiva nel mese di novembre solo per i datori di lavoro privati la cui impresa abbia sede operativa in una delle zone determinate come massima gravità (zona rossa) e che appartengano di uno dei settori elencati nell’Allegato 2.

I pagamenti dei contributi assistenziali e previdenziali dovranno essere effettuati entro il 16/03/2021 senza applicazione di interessi o sanzioni alcuna. I versamenti possono essere eseguiti in un’unica soluzione o rateizzato in un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

Il versamento della prima rata dovrà comunque avvenire entro il 16 marzo 2021, qualora non si versino più di due rate consecutive decadrà la rateizzazione.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE

Per le imprese che hanno visto la sospensione delle loro attività a seguito del DPCM del 03/11/20, come ristorazione (situate in zone rosse o arancioni), attività alberghiere, di agenzia viaggio, tour operator (elencate nell’Allegato 2 nelle zone rosse) e la cui sede operativa, domicilio fiscale o sede legale si trovi sul territorio nazionale, l’articolo 7 del presente Decreto prevede la sospensione dei pagamenti delle scadenze del mese di novembre.

La sospensione viene applicata per le scadenze della:

  • rata addizionale regionale o comunale;
  • versamenti IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati entro il 16/03/2021 in un’unica soluzione o attraverso la rateizzazione in un massimo di 4 rate mensili del medesimo importo. Il pagamento avviene senza applicazione di sanzioni o interessi, per chi si avvale della rateizzazione il primo versamento deve essere effettuato entro il 16/03/2021. Qualora venga meno il versamento di due rate consecutive, si considera decaduta la possibilità di rateizzazione.

ESTENSIONE DELLA CIG COVID

L’articolo 12 del nuovo Decreto Ristori Bis proroga fino al 15/11/2020 il termine di decadenza di accesso alle domande della CIG COVID (Cassa integrazione) e della trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo. Il trattamento di integrazione salariale viene riconosciuto anche a favore dei lavoratori in forza fino al 09/11/2020, inoltre viene esteso anche alle assunzioni avvenute dopo il 13/07/2020.

BONUS BABY SITTER E CONGEDO STRAORDINARIO

Nelle zone istituite come “zone rosse” è stata sospesa l’attività didattica in presenza per le scuole di primo grado. A tal proposito viene riconosciuta, ad entrambi i genitori in alternanza, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di DAD. In questo caso è riconosciuto ai genitori un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile, come riportato all’articolo 13.

L’articolo 14 del nuovo decreto Ristori Bis, riconosce il bonus baby sitter per i genitori, in alternanza, che esercitino attività dalle quali non possono astenersi dal lavoro o non vi sia la possibilità di esercitarlo in smart working. L’indennità è pari ad Euro 1000,00 da fruire per prestazioni effettuate durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

L’erogazione del bonus è concessa in modalità subordinata alle condizioni del nucleo famigliare, dove non vi è altro genitore beneficiario di strumenti al sostegno del reddito per sospensione o cessata attività lavorativa, in stato di disoccupazione o non lavora. Al fine del bonus non si riconoscono le prestazioni rese da famigliari.

Entrambi i bonus sono riconosciuti ai genitori di figli disabili, in situazioni di gravità accertata come da diposizioni dell’articolo 4, comma 1 della Legge n. 104/1992.

FONDI PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE TERZO

Con l’articolo 15 del nuovo decreti Ristori Bis si stabilisce una donazione di Euro 70 miliardi per il 2021 per gli interventi a favore di:

La ripartizione del fondo tra provincie autonome e regioni è fissata da un decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero dell’economia e finanza.

ESONERO CONTRIBUITIVO ED ULTERIORI DISPOSIZIONI

Sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali le aziende operanti nelle filiere agricole, di pesca ed acquacultura. Tale esonero non è applicabile per l’INAIL.

Sono stati istituiti inoltre la somma di Euro 20 milioni a favore delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo e della quarta gamma. Tali fondi sono destinati a quelle imprese che abbiano eseguito la raccolta prima della maturazione o abbiano mancato la raccolta dei prodotti.

Il nuovo decreto Ristori Bis stabilisce che il fondo sia erogato in maniera proporzionale alla perdita di fatturato in relazione tra il mese di marzo 2019 e quello del corrente anno.