La Legge di Bilancio 2021 entrerà in vigore dal 01/01/2021. Essa è stata approvata ad Ottobre dal Consiglio dei Ministri con la formula “salvo intese” ed in questi giorni ha intrapreso l’iter per l’approvazione da parte della Camera e del Senato. Il Disegno prevede che si componga di 229 articoli ed è suddiviso in 4 sezioni principali: fisco, lavoro, sanità ed emergenza.
La partenza è fissata per il 1° Gennaio 2021 e sono riconosciuti i premi sia ai cittadini sia agli esercenti qualora il pagamento si effettuato con moneta elettronica. Le somme di denaro ricevute a titolo di premio non concorrono ad incrementare il reddito del vincitore.
Per tutti i dettagli sull’attuazione e modalità di partecipazione consulta l’articolo relativo alla Lotteria degli Scontrini.
Per sostenere il diffondersi del pagamento elettronico nel territorio nazionale al fine di contrastare l’evasione fiscale, lo Stato mette in atto dei rimborsi pari al 10% di quanto speso nei negozi a favore dei consumatori finali. Tale disposizione è applicabile a partire da Dicembre 2020.
Per avere maggiori dettagli consulta l’articolo relativo al Bonus Cashback.
L’art.4 della Legge di Bilancio prevede l’esonero contributivo pari al 100%. Tale esonero è disponibile per un massimo di mesi 36 per le nuove assunzioni di personale under 35 a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato per il biennio 2021-2022. Il tetto massimo del quale si può disporre è pari ad € 6000,00 annui.
L’esonero raggiunge i 48 mesi per i datori di lavoro privati che assumono personale nelle regioni del Sud quali Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata. Il contributo spetta ai datori di lavoro che non abbiano eseguito licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, cioè licenziamenti di massa, nei sei mesi precedenti e nei 9 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto.
Il beneficio è erogato secondo le disposizioni rilasciate nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Nell’art.5 del testo della Legge di Bilancio si prevede l’esonero contributivo per l’assunzione di personale femminile per il biennio 2021-2022. Tale esonero è riconosciuto nella forma del 100% per il limite annuale di € 6000,00 ed è erogato seguendo le disposizioni emanate dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Con l’art.17 della Legge di Bilancio viene istituito un “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”. Il fonde dispone di una dotazione annuale per il 2021 e 2022 di € 20 milioni. Esso ha lo scopo di promuovere, sostenere l’avvio ed il rafforzamento dell’imprenditoria femminile nel territorio nazionale.
Tali contributi sono erogati a “fondo perduto” per:
Sono previste delle disposizioni specifiche per sostenere il settore turistico. Tali disposizioni agevolano l’accesso agli strumenti di agevolazione e integrazione settoriale. Per favorire le aree interne del territorio andate in disuso sono stati stanziati € 7,5 milioni ed è stata autorizzata una spesa annua per il triennio 2021-2023 pari ad € 300 milioni.
La “Beni Strumentali-Nuova Sabatini”, uno dei maggiori strumenti di agevolazione nazionale, rafforza il sistema produttivo e competitivo delle micro, piccole e medie imprese. Essa si pone l’obiettivo di sostenerle nelle acquisizioni in leasing o negli acquisti di beni materiali (macchinari, impianti beni strumentali, nuove attrezzature, hardware) ed immateriali (software, tecnologie digitali).
La modifica disposta porta la ripartizione dell’agevolazione da 6 esercizi ad una sola soluzione per tutte le iniziative. Questo supererebbe l’erogazione a “doppio canale” che prevedeva sia un’unica soluzione o la suddivisione in 6 soluzioni. Questo semplifica il quadro normativo ed operativo per le imprese beneficiarie, le banche, finanziatori, società di leasing e Ministero.
Il contributo è erogato solamente al completamento del programma di investimento previsto.
La Legge di Bilancio 2021 prevede un ampliamento delle garanzie, disciplinate dal comma 1 del Decreto Legge del 08/04/2020 n. 23, anche per finanziamenti destinati alla rigenerazione e consolidamento di quelli esistenti.
Tale incremento serve a garantire liquidità alle imprese nella situazione attuale dell’emergenza Covid-19, purché il finanziamento aggiuntivo sia pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento originale. Esso deve determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento principale.
Il finanziamento è steso anche alle imprese di medie dimensioni alle stesse condizioni offerte dal Fondo Centrale di Garanzia. Il fondo è concesso a titolo gratuito con una copertura del 90% ed un importo massimo erogato di 5 milioni di Euro.
Il Fondo Centrale di Garanzia è stato istituito dal D.L. del 08/04/2020 per un periodo fino al 31/12/2020, ma per far fronte all’emergenza in corso, il Governo consentirà alle imprese di fruirne fino al 30/06/2021. Le condizioni che saranno applicate sono le medesime vigenti oggi, con una copertura del 70% delle garanzie rilasciate dal SACE.
La Legge di Bilancio stanzia € 250 milioni ogni anno per un periodo di tre anni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per sostenere gli investimenti dall’alto contenuto tecnologico, i quali abbiano effetti positivi sull’occupazione e sull’indotto nazionale. Il fondo sostiene gli investimenti dei macchinari, impianti ed attrezzature con un contributo pari al 40% dell’investimento.
L’incentivo può essere cumulato, purché la normativa lo preveda, fino al raggiungimento di un’agevolazione massima del 50%.
La gestione è affidata all’Agenzia Nazionale per l’Attivazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (INVITALIA), la quale predisporrà le facilitazioni per la presentazione della domanda.
Si rafforza il programma “Transizione 4.0” per favorire il processo tecnologico delle imprese attraverso l’art. 185 comma 4 della Legge di Bilancio.
Con le nuove disposizioni è ampliata la platea dei beneficiari, infatti sono introdotti anche gli esercenti di arti e professioni per l’acquisizione di beni ordinari non contenuti nel Piano Transizione 4.0.
Le relative proroghe sono stabilite dal Decreto Ristori e Ristori Bis. A queste sono state aggiunte quelle del Decreto Ristori Ter che, con nuovi stanziamenti, permettere anche alle zone rosse ed arancioni di creare lo stesso calendario fiscale con le medesime agevolazioni.
La manovra agevola l’evoluzione tecnologica e le sanzioni previste per lo scontrino elettronico le cui novità sono:
Per i titolari di partita IVA con un volume d’affari inferiore ad Euro 400.000 nell’esercizio di prestazione di servizi, e di Euro 700.000 nell’esercizio di attività, hanno facoltà di registrare trimestralmente e non mensilmente le fatture nei registri IVA con gli stessi tempi previsti per la liquidazione.
A partire dal 01/01/2022 è sospesa la compilazione dell’esterometro. Per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate con l’estero si utilizzerà il Sistema di Interscambio:
Ciò consente all’Agenzia delle Entrate di elaborare al meglio le bozze dei documenti IVA, dei precompilati, registri e dichiarazioni IVA. L’Agenzia delle Entrate, in questo modo, ha anche la facoltà di accedere ai dati delle Anagrafi Tributarie.
Il credito per gli investimenti in ricerca e sviluppo passa dal 12% al 20% e ne aumenta anche il beneficio complessivamente erogato da 3 a 4 milioni di Euro.
Per l’innovazione tecnologica, design, innovazione estetica il credito passa dal 6% al 10% con un massimale di spesa esteso da 1,5 milioni a 2 milioni di Euro.
Il credito a disposizione per la transizione ecologica e digitale sale dal 10% al 15% portando un innalzamento del tetto massimo di fondi da 1,5 miliardi a 2 miliardi di Euro.
Esso non subisce variazioni dal punto di vista dell’aliquota a disposizione ma viene esteso anche per l’anno 2022 e ne sono ampliati i costi ammissibili.
Con la Legge di Bilancio sono introdotte anche le spese per il personale formatore in relazione alle ore di partecipazione alla formazione. Inoltre, si aggiungono le spese di viaggio, materiale e forniture attribuibili in modo diretto al progetto. Sono ammissibili anche l’ammortamento di strumenti ed attrezzature attribuibili al progetto stesso e spese del personale partecipante. Sono comprese anche le spese generali indirette (costi amministrativi, di locazione e generali) per le ore in cui i partecipanti hanno seguito la formazione.
Per sostenere l’occupazione nel Mezzogiorno, coloro che assumono personale dal 2021 al 2029 è attuato il taglio contributivo a carico del datore di lavoro pari al 30% nel settore privato.
Si proroga fino al 31/12/2022 il credito per gli investimenti al Sud, la ripartizione delle risorse rimane invariata: 80% per le aree del Mezzogiorno e 20% per le aree del centro-nord.
È prorogata al 2021 e 2022 la facoltà per le imprese che cessano l’attività di accedere al sostegno al reddito (CIGS) per la gestione degli esuberi del personale. Tale fondo è a disposizione delle imprese per un periodo massimo di mesi 12.
La cassa integrazione straordinaria è prorogata invece fino al 2023 per le imprese di rilevanza economico -strategica nazionale e/o regionale. Per le imprese che abbiano terminato la CIGS vi è la possibilità di richiedere ulteriori 12 mesi di erogazione per riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà. Coloro invece che la richiedessero per crisi aziendale avranno accesso solo a 6 mesi di copertura.
La validità è estesa fino al 31/03/2021 per rinnovare o prorogare, per massimo 12 mesi e solo per una volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
La Cassa Integrazione Ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga sono estese per altre 12 settimane. Per coloro che si avvalessero della CIO, tale periodo deve essere fruito dal 01/01/2021 al 31/03/2021, per la Cassa integrazione in deroga e l’assegno ordinario il periodo di fruizione va dal 01/01/2021 al 30/06/2021.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati sono da calcolarsi all’interno delle 12 settimane di proroga, anche se si collocano parzialmente oltre il 01/01/2021.
I datori di lavoro privati che non eseguano richiesta delle soprariportate agevolazioni, possono esentarsi dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (eccetto INAIL) per un periodo massimo di 8 settimane da utilizzare massimo entro il 31/03/2021.
Fino al 31/03/2021 il datore di lavoro non può recedere il contratto per giustificato motivo oggettivo o fallimento. Tale disposizione non è applicabile in caso di chiusura definitiva dell’impresa.