Bonus Formazione 4.0

Bonus Formazione 4.0. Con le semplificazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (L.N. 160/2019 art.1 comma 210-217) è più agevole per gli imprenditori accedere al “Bonus Formazione 4.0”.

Le novità principali introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 sono che le imprese non debbano più necessariamente farsi disciplinare da contratti collettivi aziendali o territoriali e questo elimina in sostanza il vincolo l’accordo sindacale aziendale e territoriale che è stato l’ostacolo più grande per accedere al credito. Un’altra novità è la misura del beneficio che può arrivare fino alla misura del 60% qualora la formazione sia rivolta a lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il Decreto del 04/05/2018 stabilisce che hanno diritto al credito d’imposta tutte le attività formative attue ad acquisire e consolidare le competenze e conoscenze delle seguenti tecnologie: big data ed analisi dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione; realtà virtuale (Rv); realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfacciamento uomo-macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei percorsi aziendali

A CHI SI RIVOLGE L’ATTIVITA’ FORMATIVA

Le attività sono rivolte a:

  • tutto il personale dipendente che abbia un contratto a tempo determinato o indeterminato. Si intendono come beneficiare dell’attività anche il personale che detenga un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e gli apprendisti;
  • deve interessare uno o più ambiti aziendali: vendita e marketing, informatica e tecnologie, tecnologie di produzione (l’elenco completo dei settori dove svolgere la formazione è rilasciato nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018).  
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE AMMESSE

A concorrere per il Bonus Formazione 4.0 sono ammesse tutte le attività formative organizzate dall’impresa attraverso il proprio personale o attraverso personale esterno che si avvalga dell’assistenza di un “tutor” interno all’organico dipendenti. Qualora l’azienda beneficiaria decida di appaltare le attività di formazione a soggetti sono agevolabili le attività commissionate a:

  • soggetti accreditati alla realizzazione della attività formative finanziate da regione o provincia autonome dove l’impresa beneficiaria ha sede legale od operativa;
  • università pubbliche, private o strutture ad esse collegate;
  • soggetti accreditati presso fondi interprofessionali;
  • soggetti con certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
  • istituti tecnici superiori (novità introdotta nel 2020).
CORSI ONLINE

Sono ammessi, come dal Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 03/12/2018, le attività di formazione svolte in modalità e-learning online.

L’attività viene considerata idonea purché vi siano dei controlli che certifichino con certezza l’effettiva e continua partecipazione del personale.

Per poter certificare la presenza occorre seguire le presenti disposizioni:

  • predisporre almeno 4 momenti di verifica per ogni ora di corso effettuata, dove predisporre un quesito estratto in modalità casuale dal sistema all’interno di un set di domande non inferiore a 3. Qualora l’utente risponda in maniera errata, egli dovrà rivedere la parte di corso alla quale faceva riferimento il quesito. Verrà poi rivalutato in un qualsiasi momento con una nuova domanda pertinente e, solo con esito positivo potrà proseguire con il corso;
  • si dovrà predisporre una verifica finale nella quale l’utente dovrà superare almeno un quesito di due che devono essere proposti per ogni ora di lezione eseguita.
IMPRESE CHE POSSONO RICHIEDERE IL CREDITO

Concorrono al Bonus Formazione 4.0 tutte le tipologie di imprese ad eccezione di quelle in difficoltà (come riportato nell’art. 2, punto 18 del Regolamento Europeo 651/2014) e quelle destinatarie di sanzioni interdittive.

Sono quindi ammissibili tutte le imprese residenti in Italia e che abbiano stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Non è rilevante al tal fine l’attività economica esercitata, la natura giuridica, le dimensioni ed il regime contabile. Tale credito è a disposizione anche di enti non commerciali ma che svolgano attività commerciale.

EROGAZIONE DEL CREDITO

Il credito viene erogato in base alla percentuale delle spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31/12/2019 (2020 per le imprese con esercizio corrispondente all’anno solare) relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione come alunno, limitatamente al costo aziendale corrispondente alle ore o giornate di formazione.

Sono ammissibili anche le spese per il personale interno all’azienda che svolga la funzione di docente o “tutor”. In tale situazione l’entità delle spese ammissibili non può superare il limite del 30% della retribuzione annua complessiva del dipendente.

A seguito delle disposizioni aggiornate dalla Legge di Bilancio 2020 le agevolazioni sono rilasciate nella forma del:

  • 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese nel limite massimo annuo di Euro 300.000,00;
  • 40% delle spese ammissibili per le medie imprese nel limite massimo annuo di Euro 250.000,00;
  • 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuo di Euro 250.000,00.

Tali percentuali aumentano qualora siano presenti lavoratori appartenenti alle categorie di dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come indicato dal Decreto Legge del 17/10/2017.

MAXI BONUS

Come riportato sopra per l’integrazione nelle attività di formazione a determinate categorie di lavoratori, il bonus aumenta al 60%.

  1. Lavoratori dipendenti svantaggiati:

sono tutti i lavoratori che detengano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) non sono in possesso di un regolare impiego da almeno 6 mesi, cioè negli ultimi 6 mesi non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore a mesi 6, colore che negli ultimi 6 mesi abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponda ad un’imposta lorda di importo pari od inferiore alle detrazioni dell’art 13 del TUIR.

b) lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 24 anni;

c) lavoratori che non sono in possesso di un diploma di istituto tecnico superiore od una qualifica o un diploma di formazione professionale rientrante nel terzo livello della qualifica nazionale dell’istruzione, oppure che abbiano conseguito una delle sopra elencate qualifiche da un periodo non superiore ai 2 anni e non abbiano avuto come primo impiego una delle tipologie indicate alla lettera a);

d) abbiano compiuto 50 anni;

e) abbiano compiuto 25 anni e siano i soli a provvedere al sostentamento del nucleo famigliare in quanto detengono uno o più soggetti a carico (come da art.12 del TUIR);

f) occupati in uno dei settori e delle professioni in cui il tasso di disparità uomo-donna sia di media superiore al 25%. Tali settori e professioni sono annualmente individuati con un decreto ministeriale.

g) appartengano a minoranze linguistiche storicamente insediate nel territorio e a quelle che sono ufficialmente riconosciute in base a dei specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le competenze linguistiche e professionali o l’esperienza lavorativa al fine di incrementare le prospettive di lavoro stabile.

       2. Lavoratori molto svantaggiati:

appartengono a questa categoria tutti i lavoratori che:

  • siano privi di lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, come da descrizione della lettera a);
  • siano privi di impiego regolarmente retribuito dal almeno 12 mesi, come da descrizione della lettera a) ed appartenga alle categorie indicate alla lettera b) e g).
ADEMPIMENTI

Per l’anno 2020, come disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020, le attività formative non sono obbligatoriamente disciplinate attraverso i contratti collettivi aziendali e territoriali.

Eccetto questo, rimangono ancora in essere gli altri adempimenti come riportato nel Decreto Legge del 04/05/2018:

  • è fatto obbligo di conservare la relazione sulle modalità organizzative e sui contenuti della formazione svolta; conservare il registro dei nominativi di svolgimento della attività sottoscritte con gli alunni partecipanti ed i docenti o formatore esterno; conservare e redigere la documentazione contabile amministrativa per dimostrare la corretta applicazione del beneficio;
  • i costi devono essere certificati da un soggetto incaricato della revisione legale o avvalersi di un professionista iscritto al Registro dei revisori legali e tale documento deve essere allegato al bilancio. Qualora l’azienda non abbia l’obbligo di revisione, si può concorrere all’obbligo di certificazione mediante uno specifico incarico conferito ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione opportunamente iscritte al relativo albo.

Inoltre, le aziende che si avvalgono del credito devono presentare la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di consentire loro l’acquisizione delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolata. Il modello, il contenuto ed i termini di invio saranno definiti attraverso un Decreto Legge.

COME UTILIZZARE IL CREDITO

il Bonus Formazione 4.0 può essere fruito esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 che va presentato attraverso i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili (previo adempimento degli obblighi di certificazione).

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2020:

  • l’effettiva fruizione è subordinata alla condizione che l’azienda non sia destinataria di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2 D.Lgs 231/2001), che sia in linea con le normative di sicurezza sul lavoro ed abbia adempiuto ai versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;
  • non sia soggetto di cessione o trasferimento neppure all’interno del consolidato fiscale.

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