Credito d’imposta Art 120 e Piano Transizione 4.0

Credito di imposta e nuovo Piano Transizione: scopri le principali novitĂ !

D.L. N. 34 DEL 19/05/2020 ART 120

Il Decreto Legge n. 34/2020 del 19/05/2020, all’articolo 120  prevede l’erogazione di un credito d’imposta per le imprese che sostengano o incentivino l’adozione di misure attue a contenere la diffusione epidemiologica attraverso degli investimenti di carattere innovativo. Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel corso del 2020, per un massimo di Euro 80.000,00, per l’acquisto e lo sviluppo di strumenti e tecnologie necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative limitando il contatto tra soggetti (strumenti e dispositivi contact less).

Il credito può essere cumulato con altre agevolazioni per le stesse spese entro il limite massimo dei costi sostenuti ed è fruibile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. La sua domanda può essere presentata entro il 31 Dicembre 2020.

PIANO TRANSIZIONE 4.0

Oltre a questo credito, lo Stato ha emanato il “Piano Transizione 4.0” che prevede un pacchetto di incentivi fiscali.

Questo piano prevede dei crediti d’imposta, disponibili fino al 31/12/2020, per gli investimenti in beni strumentali, per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e per la formazione 4.0. Per avere ulteriori sviluppi riguardo a questi incentivi anche per l’anno prossimo occorre aspettare la legge di bilancio 2021 ma, secondo le dichiarazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, l’intenzione è di:

  • rafforzare il pacchetto ampliando le tipologie di beni materiali ed immateriali ammessi,
  • innalzare i massimali,
  • incrementare le aliquote.

Inoltre si cercherà anche di innalzare l’arco temporale per l’ammissione degli investimenti in modo da poter dar modo agli imprenditori di pianificare le spese nel triennio.

Le tipologie di credito messe a disposizione sono 3: credito d’imposta sugli investimenti, sulla formazione e sulla ricerca e sviluppo.

COME USARE IL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è usufruibile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, ridotta a 3 per gli investimenti immateriali industria 4.0, come riportato nell’art 17 del D.Lgs n. 241/2017. La fruizione potrà avvenire a partire dall’anno successivo dell’entrata in funzione del bene.

OBBLIGHI DOCUMENTALI

Previa revoca del beneficio, deve essere conservata la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture ed i documenti rilasciati devono riportare il riferimento alla normativa applicata

Per gli investimenti materiali ed immateriali, invece, occorre produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto ai rispettivi albi professionali. In alternativa può essere prodotto un atto di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

1) CREDITO D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Per poter beneficiare di questo credito occorre che gli investimenti di beni strumentali siano effettuati entro il 31/12/2020, come da legge di bilancio 2020 (Ln. 160/2019 art 1 comma 184-197 ).

La misura con cui viene erogato il beneficio varia a seconda del bene oggetto dell’investimento come di seguito riportato:

  • beni materiali: il credito è erogato nella forma del 40% del costo dell’investimento fino ad un massimo di spesa di Euro 2,5 milioni. Il credito scende al 20% per gli investimenti eccedenti i 2,5 milioni di Euro fino ad un limite massimo di Euro 10 milioni. Per visionare i beni ammessi a questo credito occorre consultare l’Allegato A della Legge di Bilancio 2017 ;
  • beni immateriali: il credito corrisposto è pari al 15% del costo sostenuto con un limite massimo di Euro 700.000,00. Per sapere quali beni sono ammessi a concorrere, occorre consultare l’Allegato B della legge di Bilancio 2017, come integrato alla legge di Bilancio 2018;
  • beni materiali strumentali: questi sono diversi dai precedenti che sono catalogati nella sezione beni materiali generici, non industria 4.0. Per questi è riconosciuto il credito del 6% con un limite di spesa fissato a 2 milioni di Euro.

Il credito di applica per i nuovi acquisti effettuati dal 01/01/2020 al 31/12/2020 in riferimento a strutture ubicate nel territorio italiano. Sono ammessi tutti i beni il cui ordine si accettato dal venditore prima del 31/12/2020 e per il quale sia stato effettuato il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo. Per i beni che rispettano queste caratteristiche il termine massimo per il saldo è fissato al 30/06/2021.

Per individuale la data di effettuazione dell’investimento, quindi, si ricorrono alle regole riportate dall’art 19 del TUIR secondo il quale:

  • beni acquistati in proprietĂ : si rileva la data di consegna o spedizione;
  • beni in leasing: si rileva la data di consegna al locatario;
  • contratti di appalto: si rileva la data di accettazione dell’opera;
  • realizzazione in economia: si rilevano i costi che sono stati sostenuti nel periodo agevolato.
2) CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE

Fino al 31/12/2020 le imprese possono accedere al credito d’imposta anche sulla formazione (come da proroga della modifica sulla Legge di Bilancio 2020 L.n. 160/2019 art 1 comma 210-217). Questo è un beneficio per le varie attività in quanto possono acquisire e consolidare le conoscenze dei lavoratori dell’impresa delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. come big data, analisi dei dati cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber -fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono soggette all’agevolazione sia le attività di formazione organizzate dall’impresa direttamente con propri docenti o con docenti esterni assistiti da un “tutor” interno all’impresa stessa, sia le attività appaltate ad un’impresa con soggetti esterni.

In riferimento a quest’ultima, può essere appaltata a:

  • soggetti accreditati finanziati da regione o provincie autonome nella quale l’impresa ha sede legate od operativa;
  • universitĂ  pubbliche o private;
  • soggetti accreditati presso fondi interprofessionali e soggetti in possesso di certificazione di qualitĂ  in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 (soggetti indicati nel comma 6, dell’articolo 3, del DM 4 maggio 2018);
  • Istituti Tecnici Superiori.

Per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo al 31/12/2019 (2020 il cui esercizio coincide con l’anno solare), il credito è pari al:

  • piccole imprese: 50% delle spese ammissibili nel limite annuo di Euro 300.000,00;
  • medie imprese: 40% delle spese ammissibili nel limite annuo di Euro 250.000,00;
  • grandi imprese: 30% delle spese ammissibili nel limite annuo di Euro 250.000,00.

La misura del credito è aumentata al 60% (entro i limiti massimi annuali consentiti) per tutte le tipologie di impresa nel caso in cui i destinatari della formazione siano dipendenti svantaggiati o super svantaggiati.

Il bonus è fruibile in compensazione mediante modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal periodo di imposta successivo a quello dove sono state sostenute le spese ammissibili.

CREDITI DI RICERCA E RICERCA E SVILUPPO:

Possono essere richiesti anche crediti per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attivitĂ  innovative. Le agevolazioni sono a disposizione fino al 31/12/2020 e le attivitĂ  ammesse sono le seguenti:

1) attivitĂ  di ricerca e sviluppo: si riconosce il 12% delle spese ammissibili, al netto delle sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti;

2) attività di innovazione tecnologica: in questa categoria vengono raccolti i lavori finalizzati alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetti ai preesistenti. In questo caso il bonus è così ripartito:

  • 6% delle spese ammissibili, nel limite massimo di Euro 1,5 milioni;
  • 10% delle spese ammissibili per attivitĂ  di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi nuovi o migliorati per raggiungere gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 o transizione ecologica.

3) attività di design o innovazione estetica per l’ideazione o realizzazione di nuovi campionari. In questo caso il bonus è pari al 6% delle spese ammissibili nel limite massimo di Euro 1,5 milioni.

Per poter riconoscere il credito d’imposta, il sostenimento delle spese deve essere testimoniato da un’apposita certificazione rilasciata da un soggetto incaricato per la revisione legale dei conti. Le imprese sono anche tenute a redigere e conservare una relazione tecnica la quale deve illustrare le finalità, i contenuti, ed i risultati dell’attività ammissibile svolta.