Bonus Vacanze 2020 o Tax Credit

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Informazioni su Bonus Vacanze 2020 o Tax Credit

Nel Decreto Rilancio è stata emanata la Tax Credit Vacanze o meglio conosciuta come “Bonus Vacanze 2020” (DL n. 34 del 19/05/2020, art 176 sezione Turismo e Cultura).

  • Questo bonus prevede l’erogazione di un credito del importo massimo di € 500,00 a nucleo famigliare. Tale bonus è spendibile nelle strutture ricettive italiane per soggiorni dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2020.

L’importo del credito è modulato in base alla composizione del nucleo famigliare:

  • 3 o più persone = € 500,00
  • 2 persone = € 300,00
  • 1 persona = € 150,00
Come richiedere il bonus

Per farne richiesta, i cittadini, devono scaricare l’App del Ministero dei Beni Culturali denominata IO. Devono munirsi di codice SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) o della CIE 3.0 (Carta di identità Elettronica) e del modello ISEE famigliare, il cui tetto massimo è stato fissato ad € 40.000,00.

Il cittadino deve effettuare l’accesso alla App ed inserire i suoi dati. Il sistema verifica la loro veridicità e congruenza ed invia all’utente un codice univoco in formato digitale o QRCode. Questo codice dovrà essere utilizzato nella prenotazione per usufruire del buono.

La somma messa a disposizione del cittadino viene ripartita per 80% del valore come sconto sul corrispettivo da pagare, il restante 20%, il cittadino, lo presenterà in sede di dichiarazione dei redditi 2021 a titolo di credito d’imposta.

Come spendere il bonus

L’albergatore non è obbligato ad accettare il bonus, ma è a discrezione della struttura ricettiva. Le strutture aderenti devono appartenere alla categoria Ateco 55 dove rientrano: hotel, B&B, campeggi, agriturismi, villaggi vacanze, casa vacanze con Partita IVA ed alberghi diffusi.

Il buono deve essere mostrato all’albergatore al momento del pagamento. Esso è utilizzabile in un’unica soluzione una sola volta per i servizi prestati da una sola struttura ricettiva e non è cumulabile. Una volta utilizzato (anche parzialmente), quindi, non potrà essere più fruito, ne da soggetti differenti né in modo parziale. Può essere speso anche da un soggetto diverso dal richiedente purché, nel documento commerciale (scontrino) o fattura elettronica, venga riportato il codice fiscale dell’intestatario della prenotazione.

Come l’albergatore applica il bonus in prenotazione

Il bonus è applicabile solo per le prenotazioni dirette (anche con pagamento dilazionato) e derivanti da tour operator ed agenzie viaggi. Sono escluse tutte le prenotazioni effettuate attraverso canali online di transazione e prenotazione (quali Booking.com, Airbnb, Expedia.com).

Il cliente deve presentare all’albergatore il bonus in formato digitale (attraverso l’app o QRCode) al momento del pagamento. Il cliente della struttura non può richiedere il codice direttamente in loco.

Il soggetto che fruisce di tale codice univoco può essere anche un soggetto diverso da colui che ne ha fatto la richiesta.

L’albergatore deve emettere documento fiscale (scontrino) o fattura elettronica a fronte della prestazione rilasciata. Nel documento devono essere presenti i dati anagrafici, compreso codice fiscale dell’intestatario della prenotazione.

Per convalidare il bonus, l’albergatore deve collegarsi alla pagina web dedicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate e collegarsi con le proprie credenziali SPID o Fisco Online/Entratel. Deve registrare, insieme al codice univoco, anche il codice fiscale del cliente e il totale del corrispettivo da pagare. L’esito positivo di questo step genera la comunicazione verso il cittadino dell’utilizzo del buono e certifica che esso è stato interamente utilizzato, quindi non sarà possibile in futuro utilizzarlo neppure parzialmente (qualora il corrispettivo fosse inferiore alla misura massima erogata). Tale operazione non è reversibile, quindi non è possibile il suo annullamento da parte di qualsiasi organo.

Attraverso questa procedura, l’albergatore certifica anche che la sua struttura appartiene alla categoria Ateco 55.

Cosa genera per la struttura ricettiva la ricezione della Tax Credit

Lo “sconto” che l’albergatore applica al cliente relativo al bonus è esigibile dal giorno successivo rispetto alla convalida online. Per l’albergatore il bonus non si traduce in liquidità immediata ma bensì in credito di imposta.

Tale credito può essere portato in compensazione senza limiti di importo attraverso il modello F24. Si può cedere anche a terze parti come istituti di credito purché siano diversi da fornitori di beni e servizi e si potrà detrarre in alternativa dal IVA o IRPEF.

Qualora si accerti la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito di imposta, la struttura ricettiva ed i cessionari risponderanno solo se avranno usato il credito in forma maggiore rispetto allo sconto applicato. Sarà l’Agenzia delle Entrate che provvederà ad applicare interessi e sanzioni.

Riassumiamo le caratteristiche fondamentali per l’applicazione del Bonus Vacanze:

  • la prenotazione deve essere diretta (anche con pagamento dilazionato) o deve provenire da tour operator ed agenzia viaggi;
  • l’intestatario della prenotazione deve essere lo stesso soggetto riportato nel documento commerciale (scontrino) o nella fattura elettronica;
  • il documento fiscale, redatto all’atto del pagamento, deve contenere il codice fiscale dell’intestatario della prenotazione;
  • il codice univoco, per essere valido, deve essere presentato all’atto del pagamento in formato digitale e non può essere richiesto in struttura;
  • il soggetto che ne usufruisce può anche essere diverso dal soggetto che ne ha fatto richiesta, purché il suo codice fiscale sia riportato come intestazione del documento fiscale;
  • il buono può essere utilizzato una sola volta, da un solo soggetto, a fronte di una prestazione fruita in una sola struttura ricettiva