Fisco e imprese Luglio 2020

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Fisco e imprese Luglio 2020: ecco a voi gli ultimi aggiornamenti e alcuni reminder, alla luce del decreto crescita e del decreto fiscale 2020. Il seguente contenuto ci è pervenuto grazie allo studio associato Salvador Bergamo Padrone di Portogruaro (VE), che ringraziamo.

Limite uso contante

A decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova soglia massima per il pagamento in contanti è fissata a 2.000 euro. L’importo massimo per i pagamenti in contanti scenderĂ  ancora dal 1° gennaio 2022, quando il limite si abbasserĂ  ulteriormente a 1.000 euro. Le nuove soglie per l’utilizzo del contante sono state previste dal decreto fiscale 2020 nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione fiscale.
In caso di violazioni Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Pagamenti elettronici

A decorrere dal 1° luglio 2020 diventa obbligatorio, per tutti i professionisti e titolari di partita iva che ancora non lo hanno reso disponibile ai clienti, dotarsi di POS per accettare pagamenti elettronici; tuttavia, le sanzioni previste in un primo momento dal decreto Fiscale sono, ad oggi, state cancellate. Sarà, inoltre, operativo sempre dal 1° luglio 2020 il credito d’imposta sui pagamenti elettronici, con lo scopo di rafforzare i pagamenti digitali come forma di lotta all’evasione fiscale, il tutto attraverso bonus sui pagamenti elettronici. Ne potranno fruire le imprese e i liberi professionisti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro che accettano pagamenti mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il beneficio è pari al 30% delle commissioni sulle operazioni con carte (di credito, debito o prepagate) o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, nei confronti di consumatori finali. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell’esercente, secondo il principio di cassa.

Aiuti di stato sito internet

Si ricorda che il 30 giugno scadeva il termine per adempiere agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche (art. 1, commi 125-129, legge 4 agosto 2017, n.124 e poi modificato dal “Decreto crescita”). La normativa vigente richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attivitĂ  di impresa nel corso dell’anno precedente (quindi quest’anno per il 2019). Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono. Si evidenzia che la mancata pubblicizzazione dei contributi ricevuti comporta, a partire dal 1° gennaio 2020:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterĂ  la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Proroga versamenti imposte soggetti ISA

Per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è stato emanato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno è stato prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

Bonus Vacanze (approfondisci cliccando qui)

A partire dal 1° luglio 2020 i nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 Euro possono richiedere il cd Bonus Vacanze usufruibile nelle strutture turistiche ricettive che aderiscono. La misura massima del Bonus ammonta a:

  • 150 euro per nuclei di 1 persona;
  • 300 euro per nuclei di 2 persone;
  • 500 euro per nuclei di 3 o piĂą persone.

Il bonus si utilizza per l’80% nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020,sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico, per il 20%, in forma di detrazione di imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nell’anno 2021 dal componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.