Nuove specifiche fatturazione elettronica 2021

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Nuove specifiche fatturazione elettronica 2021. L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento direttoriale n. 166579/2020  del 28/02/2020, ha approvato la versione 1.6.1 del tracciato XML  per l’emissione della fattura elettronica. Tale tracciato sostituisce quello tutt’oggi attivo della versione 1.6 emanata col provvedimento n. 99922/2020 del 28/02/2020.

Il provvedimento prevedeva l’entrata in vigore del nuovo tracciato a partire dal 20/04/2020 ma, a seguito della pandemia Covid-19, l’entrata in vigore è stata posticipata al 01/01/2021.

Il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate dal 01/10/2020 al 31/12/2020 accetterà la comunicazione delle fatture con entrambi i tracciati.

A partire dal 01/01/2021 saranno accettate esclusivamente le fatture emesse con le nuove disposizioni rilasciate. Tutte le fatture trasmesse al sistema con il precedente formato saranno invalidate.

IN COSA CONSISTE IL CAMBIAMENTO

Le modifiche riguardano principalmente tre aree: i tipi di documento, le nature IVA ed i dati generali documento.

A) TIPO DI DOCUMENTO

Sono introdotte nuove tipologie di documento qui di seguito riportate

TD16: integrazione fattura reverse charge interno;

TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi all’estero;

TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72

TD20: Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD21: Autofattura per splafonamento

TD22: Estrazione beni da Deposito IVA

TD23: Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24: Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

TD25: Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26: Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

TD27: Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Notevoli semplificazioni sono introdotte per le procedure di integrazione nelle fatture legate all’applicazione del reverse charge.

Le disposizioni dettagliate sono disponibili al comma 5 art.17 del DPR 633/72 che impongono al cessionario di integrare la fattura emessa dal cedente con l’indicazione dell’aliquota IVA e dell’imposta.

Questa procedura permette l’applicazione dell’aliquota IVA sia per le operazioni di reverse charge interno ed esterno.

REVERSE CHARGE INTERNO

Prendiamo in esame le semplificazioni apportate per le operazioni di reverse charge interno le quali sono:

  •  prestazioni di servizi rese a subappaltatori nel settore dell’edilizia;
  • cessione di fabbricati dove il cedente abbia optato per l’applicazione dell’IVA;
  • prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici;
  • cessione di rottami.

L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 14/E/2019, ha stabilito che ogni qualvolta una fattura elettronica sia veicolata dal Sistema di Interscambio, non potendo esserne apportate modifiche al file, il cessionario può, senza materializzarla e dopo aver redatto un documento da allegare che contenga sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura elettronica emessa, inviare il documento allo SDI.

Essendo questo processo macchinoso e complesso, l’Amministrazione Finanziaria ha deciso di semplificarlo. Ora il soggetto passivo che riceve la fattura con l’imposta non evidenziata e la Natura relativa all’inversione contabile, può generare un documento contraddistinto dalle nuove codifiche “tipo di documento”. L’integrazione alla fattura, ricevuta con un nuovo documento elettronico, può essere eseguita con un file XML che riporti il codice TD16 “integrazione reverse charge interno”.

REVERSE CHARGE ESTERNO

Per quanto riguarda il Reverse charge esterno i codici che permettono di effettuare l’integrazione sono:

TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi all’estero;

TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72

Le operazioni di reverse charge esterno eseguite con i sopracitati codici esonerano dalla compilazione e presentazione dell’esterometro.

B) NATURE IVA

Per quanto riguarda le Nature IVA sono state modificate per poter fornire maggiori dettagli.

Modifiche sostanziali si hanno in relazione alle nature N2 – N3 ed N6.

La Natura N2 la cui descrizione riportava “non soggette ad IVA” verrà abolita dal 01/01/2021. Essa è sostituita da due sottocodici:

N2.1: Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies

N2.2: Operazioni non soggette – altri casi

Stessa sorte è avvenuta per la Natura N3 che si suddivide in 6 sottocodici:

N3.1: Operazioni non imponibili – esportazioni

N3.2: Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie

N3.3: Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4: Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5: Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

N3.6: Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Altra natura che subirà la sostituzione dall’entrata in vigore del provvedimento è la N6, la quale subirà una suddivisione in 9 sottocodici:

N6.1: Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2: Inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3: Inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4: Inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5: Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6: Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7: Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8: Inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9: Inversione contabile – altri casi.

C) CODICI DI PAGAMENTO

Per quanto riguarda i codici di pagamento sono state introdotte 4 nuove categorie che vanno ad ampliare il blocco per la gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali:

RT03: contributo INPS;

RT04: Contributo ENASARCO;

RT05: Contributo ENPAM;

RT06: Altro contributo previdenziale.

MODIFICHE MINORI

Oltre alle principali modifiche in relazione al tipo documento, natura e codici pagamento sopra elencate, vi sono introdotte delle modifiche minori come

  • l’eliminazione dell’obbligo del popolamento del campo relativo al bollo che diventa opzionale;
  • viene esteso l’arrotondamento ad 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni;
  • vengono introdotti nuovi codici di errore in relazione al file XML (codice: 00443-00444-00445-00471-00472-00473-00474).

L’Agenzia delle Entrate ha giĂ  provveduto a rilasciare un manuale in formato PDF per la consultazione degli errori potenziali presentati nel caricamento ed elaborazione del file XML delle fatture da poter scaricale e consultare.Â